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Sicurezza & privacy ... Mai sottovalutarle !

Utilizzare un gestionale significa gestire dati, anagrafiche, informazioni sensibili per l'azienda e per gli obblighi legislativi ad essi connessi. ITER può essere accompagnato da interventi di messa in sicurezza e a norma dei dati aziendali:

  • Consulenza gestione Privacy
  • Consulenza redazione piano sicurezza informatica
  • Sistemi evoluti per la protezione della rete aziendale
  • Sistemi di verifica della sicurezza aziendale una tantum e/o periodici (come da obblighi di legge)
  • Corsi di formazione per la gestione della sicurezza aziendale
  • Strumenti per la sicurezza aziendale

La legislazione italiana segue l'evoluzione della tecnologia adeguandosi alle nuove esigenze di sicurezza e alle nuove modalità di comunicazione delle informazioni.
Per le aziende la protezione dei dati è, oltre che un obbligo giuridico, un problema quotidiano: virus, intrusioni, crash di sistema, sono un pericolo legale ed economico, soprattutto quando vengono messi a rischio dati personali e/o sensibili.
Per questo la normativa in materia di tutela dei dati personali è stata modificata e resa ancora più severa, sia nelle disposizioni sia nelle sanzioni.

Dal 1 gennaio 2004 è entrato in vigore il Nuovo Testo Unico sulla Privacy (G.U. 29/07/2003) che sostituisce la legge n. 675/1996 e molte disposizioni di legge e di regolamento attualmente in vigore.

PASSARE AD ITER significa rispondere anche a queste necessitA'

CODICE - ART. 31 Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 33 Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

ART. 34 Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

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